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MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 21 settembre 1948 - Prot. n. 52407 - Pos. R.59.
OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati contemplati
dal Titolo III dei Testo Unico 5-6-1941, n. 874, mentre è
in corso di ammortamento un precedente mutuo.
Questo Ispettorato Generale ha esaminato attentamente la questione prospettata da codesta Cassa di Risparmio con il quesito del 26 agosto u.s., in merito all'interpretazione che alcuni Enti pubblici darebbero all'ultimo comma dell'articolo 59 dei R.D. 3 aprile 1942, n. 708, allorché si tratta di costituire la prova dell'estinzione di una cessione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto di mutuo. Intendere, secondo tali Enti, come prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione la materiale presentazione dell'atto di revoca e quietanza, sembra eccessivo ed arbitrario. Questo procedimento, oltre a rappresentare una funzione inutile, costituisce una perdita di tempo ed una vessazione di spese a carico del cedente e sarebbe, pertanto, da evitare. Esso, in ogni caso, non trova giustificazione nelle disposizioni di legge. Per prova dell'avvenuta estinzione della precedente cessione si ritiene debba intendersi la certezza di tale estinzione, così che l'amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo possa ritenersi sciolta dagli obblighi che le incombevano per effetto della precedente cessione e dare corso alla nuova. Nei casi prospettati da codesta Cassa di Risparmio si ritiene che l'amministrazione, cui viene notificato un contratto di mutuo stipulato da un impiegato o salariato di cui al Titolo III del T.U. citato, possa acquisire la certezza dell'avvenuta estinzione della precedente cessione quando al contratto di mutuo sia allegato un esemplare del Mod.220 completato con la dichiarazione di accettazione del cedente e integrato da un'esplicita dichiarazione e assicurazione del nuovo cessionario di avere detratto dall'ammontare lordo del prestito la somma occorrente all'estinzione della cessione in corso, precisando la decorrenza dell'estinzione stessa (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con lo stesso Istituto) o di aver pagato al precedente cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo, precisando anche qui la decorrenza dell'estinzione della precedente cessione (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con altro Istituto). Per pervenire a tali conclusioni questo Ispettorato Generale ha tenuto presenti le vigenti disposizioni di legge. L'art.59 del R.D. 3 aprile 1942, n. 708, infatti, che prevede il caso di rinnovazione di cessione con Istituto diverso da quello della cessione precedente tuttora in corso di ammortamento, fa soltanto obbligo al cedente di richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, e, se questo è riconosciuto regolare, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito. E, nel caso prospettato, per quanto riguarda gli obblighi dell'Istituto mutuante, l'art.41, terzo comma, del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 dispone: < L'Istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo>. Per il caso, poi, che la nuova cessione sia stipulata con lo stesso Istituto che ha consentito la cessione precedente non ancora estinta, ricorre l'art.40 dello stesso T.U., che, al secondo comma, subordina la stipulazione alla <condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione, della cessione in corso>. L'art. 56, primo comma, del T.U. sostituito dall'art.1 n.13 del D.L.L. 6 febbraio 1946, n. 103, stabilisce, infine, che per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel Titolo III, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute anche nello art.40 e nel primo e terzo comma dell'art.41 sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.
MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 16 novembre
1948 - Prot. n. 57201 - Pos. R.59.
OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di
cessione, da parte degli impiegati e salariati e
contemplati dal Titolo III del T.U. 5-6-1941 n. 874, mentre è in
corso di ammortamento un precedente mutuo.
La Società per Azioni......... ha sollevato alcune osservazioni circa la procedura consigliata da questo Ispettorato Generale, con la nota n. 52407 del 21 settembre u.s., per la prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione, che, ai sensi dell'art.59 del Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 708, dev'essere fornita all'Amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo. Pertanto, quanto consigliato dallo scrivente nella nota predetta va modificato nel senso che quando, l'operazione sia; rinnovata dallo stesso Istituto, questo, nel notificare il nuovo contratto, comunichi all'Amministrazione, dalla quale dipende il cedente, di avere, nel computare il netto ricavo dell'operazione, detratto l'importo del residuo, credito per precedente cessione, la quale, all'atto del pagamento, sarà, di conseguenza, estinta. Quando invece la cessione sia stata rinnovata, con altro Istituto, il precedente cessionario dovrebbe comunicare all'Amministrazione, e per conoscenza al nuovo mutuante, su moduli da questo rimessigli unicamente all'assegno, di aver ricevuto da detto nuovo mutuante l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di essere stato quindi soddisfatto di ogni suo credito verso il cedente.
MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito al dipendenti dello Stato - Risoluzione 4 maggio 1949 Prot. n. 37914 - Pos. R.59.
OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati nel Titolo III dei T.U. 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo.
L'Istituto di Credito, cui la presente è, inviata per conoscenza, ha fatto presente come codesto Comune, allorché riceve la notifica di un nuovo atto di cessione consentita da un proprio dipendente che abbia già in corso di ammortamento un mutuo sullo stipendio o sul salario non voglia riconoscere altro documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.59 del Regolamento, approvato dal R.D. 3 aprile 1942, n. 708, se non la quietanza liberatoria relativa alla avvenuta anticipata estinzione del precedente mutuo. Si ritiene far. rilevare che il detto art.59, non richiedendo espressamente tale atto di quietanza, ammette che la prova dell'anticipata estinzione della precedente cessione, della quale vuole evitare il cumulo alla nuova, possa essere fornita anche da altro documento idoneo a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario. Questo Ispettorato Generale, considerato anche quanto disposto dagli art.56,e 43, terzo comma, del T.U. 5-6-1941, n. 874, ravvisa tale idoneità in una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente all'Amministrazione terza ceduta dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo è stato estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario, assicurerà, invece, di aver ricevuto da questo l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso un mutuo sul proprio stipendio o salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché l'Istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di tale comunicazione. Con la detta procedura potranno così essere evitate le quietanze liberatorie che, essendo ritenute le sole idonee dalla prassi finora adottata, o costringevano i dipendenti a contrarre dei debiti per provvedere alla effettiva anticipata estinzione della cessione in corso, oppure portavano i precedenti Istituti cessionari a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio, erano nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.
MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato - Serv. Rag. - Risoluzione 14 dicembre 1953 - Prot. n. 934/R - Pos. R. 58.
OGGETTO: Procedimento da seguire nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati contemplati nel Titolo III del T.U. 5-1-1950, n. 180 mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo.
Codesto Istituto Finanziario, con la nota cui si risponde, rende noto che alcune amministrazioni, e particolarmente l'A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R., cui la presente è diretta per conoscenza, ritengono non poter consentire il rilascio del benestare ad un'operazione di prestito contratto da un proprio dipendente verso cessione di quinto dello stipendio o del salario, se a prova dell'estinzione del precedente prestito, in corso di ammortamento, non sia prodotto l'atto di revoca e di quietanza del debito per cessione in corso. La questione prospettata da codesto Istituto è già stata esaminata da questo Ispettorato Generale, che, al riguardo, ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che l'aveva richiesto, nonché alla Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. A codesto stesso Istituto, in precedenza, è stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere il problema controverso. Per intendere, il, significato e la portata delle disposizioni contenute nell'ultima comma dell'art.58 del Regolamento 28.7.1950, n. 895, occorre collegare tale disposizione con l'art.39 del T.U. 5.1.1950, n. 180. Qui il relatore, dopo di aver indicato il periodo di tempo che deve trascorrere perché l'impiegato possa chiedere un nuovo prestito, avendone già contratto un altro che ancora non ha estinto per intero, subordina il rinnovo alla condizione che <il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso >. Tale norma, prevista per i dipendenti statali, è applicabile, ai sensi dell'art.55 del predetto T.U., a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, contemplati nell'art.1 dello stesso T.U. L'art.58 del Regolamento non autorizza, in modo alcuno, ad identificare la prova dell'estinzione della precedente cessione nell'esibizione dell'atto di revoca e quietanza, documento che è previsto dall'art.47 del T.U. solo per il caso di estinzione volontaria, mentre qui s'è nel campo dell'estinzione coatta; anzi deve dirsi che esclude una tale interpretazione, se detto articolo si mette in relazione con le altre norme, del Regolamento e del T.U. che concordemente sanciscono l'obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla somministrazione all'interessato del netto ricavo della, nuova operazione. Premesso quanto sopra, quest'Ispettorato Generale ravvisa come documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.58 del Regolamento, una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente alla Amministrazione terza debitrice dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo, è stato, estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della, nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario assicurerà di aver ricevuto da questi l’importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso di ammortamento un mutuo sul proprio stipendio o, salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché il nuovo istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di quella comunicazione che fornirà la prova dell'estinzione della cessione precedente. Con questo procedimento, nel più integro rispetto della legge, viene evitato l'inconveniente delle quietanze liberatorie che costringono i cedenti a contrarre debiti, ad esose condizioni, per provvedere all'effettiva anticipata estinzione delle cessioni in corso, oppure inducono gli Istituti delle precedenti cessioni a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio o sul salario, sono nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.
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